mercoledì 26 febbraio 2020

CASA AL SICURO

Hai deciso che è arrivato il momento di ACQUISTARE UN APPARTAMENTO e/o VILLA, i tassi dei mutui sono ormai ai minimi storici, e allora che fai?
Ti rechi in banca per chiedere la possibilità di accendere un MUTUO.

Dopo qualche giorno e/o settimana, e dopo che la banca verifica i tuoi requisiti, ti viene data la bella notizia che il mutuo può essere concesso.
La Banca, però, ti fai un piccolo “RICATTO”: “se vuoi accedere al questo tasso di interesse così vantaggioso dovrai stipulare con la Banca erogatrice del mutuo, una polizza VITA (temporanea caso morte) e/o una polizza INCENDIO sull’abitazione”.

ATTENZIONE: LA BANCA HA IL DIVIETO DI ABBINAMENTO, cioè significa che non può obbligarti a fare una polizza assicurativa con loro, ma può comunque richiederti di stipulare, affinché la banca stessa possa essere garantita, una o entrambe le polizze su citate, polizze che potrai stipulare con il tuo assicuratore di fiducia.

Per quanto riguarda la POLIZZA ABITAZIONE, è bene precisare che sul mercato esistono una miriade di offerte assicurative per polizze di questo tipo, ma, visto che devi proteggere un bene che prevede tanti sacrifici, è importante tutelarsi con polizze sviluppate ad hoc dal tuo assicuratore. Evita le cosiddette polizze da BANCO.

Ora vediamo le garanzie principali affinché il tuo assicuratore possa svilupparti un preventivo adatto alle tue esigenze.

SEZIONE INCENDIO:
Danni al fabbricato e/o al contenuto della casa devono prevedere almeno queste garanzie:
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
incendio;
fulmine;
scoppio o esplosione;
implosione;
fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
caduta di aeromobili e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate;
caduta corpi celesti;
onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri;
a queste garanzie valutate con il vostro assicuratore eventuali estensioni come:
EVENTI SOCIOPOLITICI
FENOMENO ELETTRICO
ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO.
RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS
EVENTI ATMOSFERICI
SOVRACCARICO NEVE
TERREMOTO
RICORSO TERZI

SEZIONE FURTO:
La Società, relativamente alle abitazioni adibite a DIMORA ABITUALE o a quelle adibite a DIMORA SALTUARIA, indennizza i danni materiali e diretti derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
b) violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
c) violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai familiari conviventi o eventuali ospiti.
d) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
e) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
2. rapina, estorsione avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene
fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

SEZIONE ROTTURA LASTRE:
La Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:
- per cause accidentali;
- in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
- in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
- in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata;
- in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:
-      alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l’assicurazione.
-      fatti della vita privata.
Naturalmente, queste sono solo alcune delle garanzie che sono previste nella polizza Abitazione, valutate sempre con il vostro assicuratore eventuali FRANCHIGIE E/O SCOPERTI e i LIMITI DI INDENNIZZO previsti in polizza.
Infine è importante sapere che in caso di installazione di protezioni e/o allarmi le Compagnie vi beneficeranno di ulteriori sconti.

Qui di seguito vi elenco alcuni prodotti in offerta su AMAZON, selezionati in base alle tue esigenze, per proteggere la vostra ABITAZIONE:


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martedì 25 febbraio 2020

NUOVA RC AUTO FAMILIARE

RCA FAMILIARE: come funziona e in quali casi si applica

Al via l'rc auto familiare, la novità del decreto fiscale che permette di applicare la classe di merito più favorevole di uno dei componenti della famiglia a tutti i veicoli dello stesso nucleo familiare, anche in caso di rinnovo.
L'rc auto familiare è entrata in vigore il 16 febbraio. Ma cosa cambia per chi deve assicurare un'auto o una moto? In pratica, l’rc auto familiare consente di applicare la classe di merito più favorevole di un componente della famiglia a tutti i veicoli, non necessariamente della stessa tipologia, di proprietà dello stesso nucleo familiare. A differenza del testo già entrato in vigore, però, un emendamento ora in discussione alla Camera inserisce un sistema di malus che penalizza in caso di incidente: se il beneficiario del contratto familiare con veicolo di diversa tipologia (per esempio nel caso di un figlio che usufruisce della classe dell'auto del genitore per assicurare il proprio scooter) causa un incidente con danni superiori a 5.000 euro, al momento del rinnovo della polizza potrebbe subire un aumento fino a cinque classi di merito.
Per venire incontro a chi stipula un nuovo contratto di assicurazione per una seconda auto o per agevolare un familiare convivente, dal 2007 è in vigore la legge 40 (decreto Bersani) che semplifica notevolmente le procedure e aiuta a risparmiare. Ma cosa prevede esattamente la legge Bersani? Questa normativa stabilisce che in caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo, sia nuovo che usato, il titolare della polizza o un suo familiare possano godere della classe di merito UNIVERSALE (CU) più favorevole, sia rimanendo legati alla stessa compagnia che cambiandola. Di fatto, chi stipula un nuovo contratto può utilizzare l'attestato di rischio del titolare ed ereditare, così, la stessa classe di merito. Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'rc auto familiare? Le modifiche introdotte dal decreto fiscale ed entrate in vigore il 16 febbraio di fatto ampliano la possibilità di applicare quanto già previsto dalla legge Bersani.

Sì ai rinnovi e ai veicoli di diverse tipologie

Normalmente, quando si stipula un nuovo contratto di assicurazione, la classe d'ingresso "standard" assegnata è la CU 14 e questo corrisponde anche a un premio più elevato. Allora come sfruttare i benefici previsti dalla Legge Bersani, ora ampliata dall'rc auto familiare? Per fare in modo che questa regola venga applicata, sono necessarie alcune condizioni. Mentre prima delle modifiche introdotte dal decreto fiscale erano esclusi tutti i casi di rinnovo, ora si potrà usufruire della classe più favorevole anche in questa circostanza, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni. Il veicolo, inoltre, non deve più essere della stessa tipologia di quello di cui vogliamo utilizzare l'attestato di rischio (ed ereditare, di conseguenza, anche la classe di merito) come in precedenza: quindi è valido anche ad esempio nei casi auto-moto-autocarro.

Anche per familiari conviventi stabilmente

Ci sono delle condizioni da rispettare anche per quanto riguarda il proprietario e che non hanno subito variazioni con il decreto fiscale: deve essere un suo familiare stabilmente convivente. Nel caso di padre e figlio che vivono insieme, quindi, un'ipotetica nuova auto acquistata dal figlio potrà essere assicurata usufruendo della classe di merito del padre, ma solo se i due vivono stabilmente sotto lo stesso tetto (bisognerà fornire, di conseguenza, lo STATO DI FAMIGLIA emesso dall'Ente preposto). Le regole non vengono applicate nel caso in cui l'attestato di rischio sia intestato a una persona giuridica, come nel caso di auto aziendali o intestate a una società.


CASA AL SICURO

Hai deciso che è arrivato il momento di ACQUISTARE UN APPARTAMENTO e/o VILLA , i tassi dei mutui sono ormai ai minimi storici, e allora che...