Ti
rechi in banca per chiedere la possibilità di accendere un MUTUO.
Dopo
qualche giorno e/o settimana, e dopo che la banca verifica i tuoi requisiti, ti
viene data la bella notizia che il mutuo può essere concesso.
La
Banca, però, ti fai un piccolo “RICATTO”: “se vuoi accedere al questo tasso di interesse così vantaggioso dovrai
stipulare con la Banca erogatrice del mutuo, una polizza VITA (temporanea caso morte) e/o una polizza INCENDIO sull’abitazione”.
ATTENZIONE: LA BANCA HA IL DIVIETO DI ABBINAMENTO, cioè significa che non può
obbligarti a fare una polizza assicurativa con loro, ma può comunque richiederti
di stipulare, affinché la banca stessa possa essere garantita, una o entrambe
le polizze su citate, polizze che potrai stipulare con il tuo assicuratore di
fiducia.
Per
quanto riguarda la POLIZZA ABITAZIONE,
è bene precisare che sul mercato esistono una miriade di offerte assicurative
per polizze di questo tipo, ma, visto che devi proteggere un bene che prevede
tanti sacrifici, è importante tutelarsi con polizze sviluppate ad hoc dal tuo
assicuratore. Evita le cosiddette polizze da BANCO.
Ora
vediamo le garanzie principali affinché il tuo assicuratore possa svilupparti
un preventivo adatto alle tue esigenze.
SEZIONE INCENDIO:
Danni al fabbricato e/o al contenuto della
casa devono prevedere almeno queste garanzie:
La Società
indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se
di proprietà di terzi, da:
incendio;
fulmine;
scoppio
o esplosione;
implosione;
fumo
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli
impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati,
purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad
appropriati camini;
urto
di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato o al
Contraente né al suo servizio;
caduta
di aeromobili e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate;
caduta
corpi celesti;
onda
sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità
supersonica;
furto
di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi e al
fabbricato da parte dei ladri;
a queste garanzie
valutate con il vostro assicuratore eventuali estensioni come:
EVENTI SOCIOPOLITICI
FENOMENO ELETTRICO
ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA,
GELO.
RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS
EVENTI ATMOSFERICI
SOVRACCARICO NEVE
TERREMOTO
RICORSO TERZI
SEZIONE FURTO:
La
Società, relativamente alle abitazioni adibite a DIMORA ABITUALE o a
quelle adibite a DIMORA SALTUARIA, indennizza i danni materiali e diretti
derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in
conseguenza di:
furto,
a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti
le cose assicurate:
a)
violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
b)
violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di
arnesi simili;
c)
violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere che siano state
smarrite o sottratte all’Assicurato o ai familiari conviventi o eventuali
ospiti.
d)
per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di
ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità
personale;
e)
in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la
refurtiva a locali chiusi.
Sono
parificati ai danni da furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate
per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
2.
rapina, estorsione avvenuti nei locali contenenti le cose
assicurate, anche quando le persone sulle quali viene
fatta violenza o minaccia vengano
prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
SEZIONE ROTTURA LASTRE:
La
Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o
danneggiate a seguito di rottura verificatasi:
-
per cause accidentali;
-
in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
-
in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
-
in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o
sabotaggio, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata;
-
in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate,
tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati
da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati
o non.
SEZIONE RESPONSABILITA’
CIVILE:
La
Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il
suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni
personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto
accidentale in relazione:
-
alla proprietà e alla conduzione del
fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l’assicurazione.
-
fatti della vita privata.
Naturalmente, queste sono solo alcune delle garanzie che sono previste
nella polizza Abitazione, valutate
sempre con il vostro assicuratore eventuali FRANCHIGIE E/O SCOPERTI e i LIMITI
DI INDENNIZZO previsti in polizza.
Infine è importante sapere che in caso di
installazione di protezioni e/o allarmi le Compagnie vi beneficeranno di ulteriori
sconti.
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base alle tue esigenze, per proteggere la vostra ABITAZIONE:




